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Stile Fiat .....
Da tempo non si assisteva a tanta durezza e severità da parte di un’azienda di
rango nazionale, come la Fiat, nei confronti di alcuni dipendenti trovati in
posizione contrattualmente scorretta nell’uso di permessi dal lavoro. Pugno
duro e licenziamento in tronco per chi, utilizzando un diritto contrattuale, ha
fatto un uso scorretto dei permessi per fini personali, come sostiene
l’azienda.
Per i sindacati quei
licenziamenti sono stati considerati una provocazione, ma sarà difficile
ottenere dal giudice del lavoro l’annullamento dei licenziamenti, se non verrà
dimostrata l’infondatezza della giusta causa o del giustificato motivo in forza
dei quali la Fiat ha compiuto quei passi estremi.
E nella scuola?
Giusta causa e giustificato motivo sono termini pressoché nuovi tra i
dipendenti pubblici, compresi quelli del comparto scuola, ma da alcuni mesi,
per effetto del decreto legislativo 150/2009 fanno parte, a tutti gli effetti,
delle disposizioni relative al procedimenti disciplinari, secondo quanto
previsto dal nuovo articolo 55-quater del decreto legislativo 165/2001 che ha
previsto anche il licenziamento disciplinare. Ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (recita l’articolo),
si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento in diversi casi,
tra cui:
a) falsa attestazione
della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento
della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza
dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente
uno stato di malattia;
b) assenza priva di
valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi,
superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel
corso degli ultimi dieci anni ….
Lo stile Fiat
potrebbe costituire una svolta pericolosa per i dipendenti pubblici e per
quelli della scuola che facciano un uso improprio dei permessi dal lavoro, che
per fortuna, a quanto sembra, sono pochissimi, ma che d’ora in poi potrebbero
non cavarsela con un semplice richiamo verbale o un avvertimento scritto.
.... Se
il docente fa un uso fraudolento del permesso, rischiano medico e dirigente
scolastico
Negli ultimi mesi dell’anno scolastico appena concluso sono giunti da diverse
parti del territorio nazionale segnali preoccupati di azioni disciplinari,
giudicate eccessive, da parte di alcuni dirigenti scolastici nei confronti di
insegnanti. Come stanno le cose?
L’articolo 69 del
decreto legislativo 150/2009, innovando radicalmente la materia delle sanzioni,
ha effettivamente assegnato ai dirigenti scolastici una grande responsabilità,
con ricadute personali che possono essere pesanti.
Il dirigente che,
senza giustificato motivo, ometta o ritardi di avviare le procedure per
sanzionare i dipendenti che incorrono in gravi infrazioni oppure sbagli i
procedimenti è sanzionabile a sua volta “fino ad un massimo di tre mesi in
relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento (del dipendente), ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione” (art. 55-sexies).
La penale prevista a
carico del dirigente è stata prevista come deterrente per comportamenti che in
passato sono stati molto tolleranti o permissivi e come stimolo per la
promozione di azioni disciplinari che possono incidere in profondità sulle
relazioni di lavoro con i docenti.
Oltre alle sanzioni
per il dirigente scolastico, sono previste penalità anche per il medico che
attesti certificazioni di malattia false o di comodo.
“Un lavoratore
pubblico che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante
l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità
fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una
certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, é
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad
euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre
nella commissione del delitto”. (art. 55-quinquies).
TuttoscuolaNEWS n. 451 - lunedì 26 luglio 2010
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