Presentazione
Il Consiglio dei ministri, appositamente convocato il 16
settembre 2003, ha approvato in via preliminare il disegno
di legge di revisione della parte seconda della Costituzione,
che sarà ora sottoposto alla Conferenza unificata
Stato-Regioni-Autonomie locali.
La riforma affronterà poi l'iter parlamentare
di approvazione previsto dalla Costituzione e cioè
l'approvazione da parte di ciascun ramo del Parlamento
con due distinte e successive deliberazioni (ad intervallo
non minore di tre mesi) assunte a maggioranza assoluta
da ciascuna Camera.
Il disegno di riforma prevede:
- un Senato federale della Repubblica, composto da 200
senatori, più quelli assegnati alla circoscrizione
Estero ed i senatori a vita;
- una Camera dei deputati fortemente ridotta nel numero
(400 membri, più quelli assegnati alla circoscrizione
Estero);
- un bicameralismo, non più perfetto ma asimmetrico,
in linea con gli ordinamenti caratterizzati da un forte
potere delle autonomie territoriali; ogni ramo del Parlamento
esaminerà disegni di legge su materie proprie e
peculiari (salvo alcune strettamente bicamerali);
- una Corte Costituzionale con forte connotazione regionale
ed un maggiore collegamento con il Parlamento (nove, su
diciannove, i membri eletti dalle Camere) e le norme sulla
ineleggibilità di parlamentari e di consiglieri
regionali;
- una nuova procedura di elezione del Capo dello Stato;
- il potere di scioglimento della Camera viene esercitato
dal Presidente della Repubblica su proposta del Primo
Ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità
mentre quello del Senato spetta al Presidente in via esclusiva
in caso di prolungata impossibilità di funzionamento;
- un rafforzamento della figura del Primo Ministro (non
più, quindi, Presidente del Consiglio), che dovrà
dirigere (oltre che promuovere e a coordinare) l'attività
dei Ministri, da lui direttamente nominati e revocati.
- una Capitale con forme e condizioni particolari di
autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza
regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti
dallo Statuto della Regione Lazio.
Inoltre:
- viene modificato l'articolo 117 della Costituzione,
con la previsione della competenza legislativa esclusiva
delle Regioni in materie attinenti ad istruzione, sanità
e sicurezza, oltre che nelle materie non riservate alla
competenza statale, nonché, con riferimento all'articolo
127, il procedimento concernente le leggi regionali che
pregiudichino l'interesse nazionale.
- a tutela delle opposizioni, il referendum oppositivo
sarà sempre possibile sui progetti di revisione
costituzionale, qualunque maggioranza li abbia approvati.
Fonte: comunicato del Consiglio dei ministri