Istituto
comprensivo: riorganizzazione non per fare “cassa” ma trasformazione culturale
Il
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n.
111 (art.19) ha trasformato, senza tenere conto della competenza delle Regioni,
un possibile modello di organizzazione delle istituzioni scolastiche in realtà
istituzionale obbligatoria con ricadute notevoli sulla consistenza organica del
ruolo dei dirigenti scolastici: si parla di una contrazione del 30%
dell’organico. Consistenti anche la contrazione dell’organico dei direttori e
degli assistenti amministrativi. In questa innovazione saranno coinvolte oltre
5 mila istituzioni scolastiche, oltre mille delle quali saranno soppresse. Il
prodotto finale si aggira intorno a 4500 nuovi istituti comprensivi.
Una
“rivoluzione” (cui Tuttoscuola ha dedicato un ampio dossier scaricabile
gratuitamente da tuttoscuola.com) che potrebbe evaporare se la Corte
Costituzionale dovesse accogliere i ricorsi presentati dalle regioni Toscana,
Puglia ed Emilia Romagna che denunciano l’invasione di competenza in una
materia che la riforma del Titolo V ha attribuito alle Regioni.
L’istituto
comprensivo dall’anno scolastico 2012/2013 si dovrebbe configurare, infatti,
come una forma ordinaria di riorganizzazione dell’intero ciclo della scuola di
base (elementare e media). La generalizzazione della verticalizzazione
“imposta” dal Governo, i cui risparmi sono destinati a finanziare per il
triennio 2012/2014 i costi di funzionamento dell’Invalsi, dell’Indire e di
attivazione del servizio nazionale di valutazione, impone una riflessione
attenta e rigorosa al Miur ma anche alle Regioni alle quali è attribuita la
competenza di rendere operativa la previsione legislativa nel quadro della programmazione
dell’offerta formativa territoriale e della distribuzione della rete scolastica
nei contesti regionali.
Il
passaggio da scuola specifica (materna, elementare e media) con i suoi
programmi e finalità a scuola comprensiva unica non deve essere inteso come una
semplice riorganizzazione per fare “cassa” ma come trasformazione culturale di
un modo diverso di fare scuola.
Istituto comprensivo: strumento e non
soluzione
L’istituto comprensivo offre, infatti, la possibilità di assicurare e garantire
la continuità educativa e didattica, di realizzare la trasversalità degli
progetti, di consentire l’integrazione delle competenze degli insegnanti
attraverso l’ottimizzazione dell’impiego delle competenze dei docenti,
indipendentemente dall’appartenenza ai diversi ordini e gradi. Compiti
complessi per rispondere ad esigenze diverse in una prospettiva nuova di
governance capace di processi reali di innovazione.
Tutto
ciò richiede - come ha dichiarato a Tuttoscuola Giuseppe Desideri, presidente
dell’Associazione nazionale dei maestri cattolici (AIMC) – “investimenti in
risorse e aggiornamento, ma più ancora attenzione, progetto e sostegno. Occorre
una capacità di gestione amministrativa del nuovo sistema come quella che si
realizzò nel 1994/97 quando videro la luce gli istituti comprensivi intorno ai
quali si creò una vasta rete di collaborazioni istituzionali per “riempirli” di
valori, di metodi nuovi e di nuove forme di organizzazione della didattica”.
Nuove
regole non sono la panacea dei mali della scuola. Molte volte l’efficacia della
previsione legislativa viene “ soffocata” dalla dissociazione tra
decisione politica e governo amministrativo. E’ nell’aprirsi di questa
divaricazione, ben visibile nel riordino organizzativo ed ordinamentale in
corso nella scuola secondaria superiore, che si manifesta il fallimento dei
meccanismi di innovazione.
Non
si configura a questo riguardo come segnale positivo la nota del Miur dell’8
settembre concernente le elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica per l’anno scolastico 2011/2012, laddove recita
che “ Non essendo ancora intervenute modifiche a livello legislativo degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica …. si confermano le
istruzione già impartite nei precedenti anni riguardanti le elezioni di tali
organismi… le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti
per decorso triennio…. si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al
titolo III dell’ordinanza medesima ( n. 215 del 15 luglio 1991 e successive
integrazioni)”